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Chiarimento x Importi dei ticket restaurant nel totale dei corrispettivi telematici

Importi dei ticket restaurant nel totale dei corrispettivi

Alleghiamo stralcio del chiarimento dell AE pubblicato sul quotidiano del commercialista.

Chiarimento x Importi dei ticket restaurant nel totale dei corrispettivi telematici

Di fatto i ticket e corr non riscossi Vanno inclusi nell’ammontare complessivo anche se oggetto di successiva fatturazione;

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Testo

Con la risposta n. 394 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle corrette modalità di assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con riguardo a due particolari tipologie di operazioni che, ai fini dei nuovi adempimenti, presentano alcune criticità.

Si tratta delle operazioni per le quali il pagamento avviene tramite ticket restaurant e delle operazioni di ri- vendita di titoli di trasporto.
Per quanto concerne le prime, viene evidenziato il ri- schio di una possibile duplicazione degli importi dei corrispettivi e dell’IVA a debito a seguito della rileva- zione mediante i registratori telematici. Infatti, se da un lato l’esercente computa l’importo dei buoni pasto, accettati quale metodo di pagamento, nell’ammontare complessivo dei corrispettivi memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, dall’altro lato i medesimi cor- rispettivi sono poi oggetto di fatturazione da parte dell’esercente nei confronti della società che ha emes- so i buoni stessi.

 

Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia riguarda, in particolare, un soggetto che svolge attività di bar-pa- sticceria e che, avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore alla soglia di 400.000 euro, rientra dal 1° luglio 2019 nell’ambito applicativo dei nuovi “obbli- ghi telematici” di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015. Al fine di evitare duplicazioni nelle rilevazio- ni, il soggetto in parola ritiene che l’importo dei corri- spettivi pagati tramite ticket restaurant debba essere scomputato dall’ammontare complessivo dei corri- spettivi da inviare.

 

Con la risposta di ieri, tuttavia, l’Agenzia esclude tale soluzione, ricordando che, in base alle specifiche tec- niche relative alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, approvate con provv. Agenzia delle En- trate n. 182017 del 28 ottobre 2016 (e successivamente aggiornate), gli importi dei ticket restaurant, analoga- mente a quanto previsto per i corrispettivi non riscos- si, devono essere compresi nell’ammontare complessi- vo dei corrispettivi oggetto di invio, anche se gli stessi saranno, in seguito, oggetto di fatturazione.

 

Infatti, nel tracciato del file XML rappresentato in uno degli allegati al citato provvedimento (“Tipi dati per i corrispettivi”) si specifica che il campo “Ammontare”, relativo al totale giornaliero, “è comprensivo dei corri- spettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant”.

Ciononostante, precisa l’Agenzia, resta fermo il princi- pio secondo cui, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, l’esi- gibilità dell’IVA (così come la rilevanza del ricavo ai fi- ni delle imposte sui redditi) si realizza soltanto con il pagamento del controvalore dei ticket da parte della società emittente, ovvero con l’emissione della fattura da parte dell’esercente, se antecedente il pagamento. Tale principio, pertanto, “sarà tenuto presente” qualora dovessero emergere disallineamenti tra i dati dei cor- rispettivi trasmessi e l’imposta liquidata periodica- mente.

 

Si ricorda, peraltro, che, in base alle indicazioni di na- tura operativa fornite con il documento datato 9 mag- gio 2017 (“Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici”, di- sponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), nel docu- mento commerciale gli importi pagati mediante ticket restaurant devono essere evidenziati nella voce “Paga- mento non riscosso”, ma devono figurare, altresì, nella voce “Importo pagato”. Inoltre, in calce al documento, a tutela del cliente, deve essere specificata la modalità di pagamento.

Condivido questo articolo perché penso che possa essere utile anche ad altri miei colleghi!